RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE

DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

QUADRO NORMATIVO

L’istituto del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto, in via sperimentale, dall’articolo 1, commi 337 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) come misura atta a fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Il suo successo ha portato a un rifinanziamento della misura con le successive leggi finanziarie fino alla sua stabilizzazione ad opera dell’articolo 1, comma 154 della legge dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 è stato completato il processo di normazione del cinque per mille: esso disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando gli adempimenti a carico dei medesimi. Lo stesso provvedimento disciplina le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell’elenco permanente, nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari.

Il citato articolo 16 del DPCM soddisfa le esigenze di trasparenza attraverso la previsione, in capo ai soggetti beneficiari del cinque per mille, di un triplice ordine di obblighi, graduato in ragione delle dimensioni economiche del contributo:

1)         un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;

2)         un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice;

3)         un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.

In via transitoria – nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore – i soggetti destinatari delle presenti linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. in parola:

• Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all’articolo 16, comma 5, l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice. Giova precisare che, sempre con riguardo al profilo oggettivo, l’obbligo di pubblicazione non si estende all’elenco dei giustificativi di spesa di cui al successivo paragrafo 8.1 – Parte 3.

Sotto il profilo soggettivo, tale obbligo di pubblicazione non riguarda la generalità degli enti beneficiari, ma soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a € 20.000,00. L’anzidetta delimitazione della platea dei soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo di pubblicazione si fonda su un duplice ordine di ragioni. Da un punto di vista sistemico, essa risulta coerente con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta espresso nell’articolo 4, comma 1, lettera g) della legge n. 106/2016, puntualmente richiamato nel criterio direttivo relativo agli obblighi di pubblicità delle risorse destinate agli enti beneficiari del cinque per mille (articolo 9, comma 1, lettera d) della legge n. 106/2016). Dal punto di vista letterale, soccorre il richiamo che il comma 5 dell’articolo 16 del D.P.C.M. fa al termine di trasmissione del rendiconto previsto al comma 2 del medesimo articolo (che riguarda appunto soglie dimensionali di contributo non inferiori a € 20.000,00).

Resta naturalmente in facoltà degli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a € 20.000,00 pubblicare il rendiconto sul proprio sito web: si raccomanda tale scelta, in quanto essa contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.

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